Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 13G00076, GU n.80 del 5-4-2013, entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Roma Capitale, Deliberazione n. 15, “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016”, 29 gennaio 2014
In questa sezione sono pubblicati:
Le indicazioni della legge 441/82 sono state di recente riprese e ampliate nella normativa per il riordino della trasparenza (Dlgs. 33/2013).
In buona sostanza si prevede che gli eletti e nominati (per es. i consiglieri e gli assessori di tutti i Comuni) pubblichino e aggiornino regolarmente i seguenti dati:
L’anagrafe degli eletti è uno strumento introdotto nel sistema legale italiano già nel 1982, con la legge 441/82 (più volte modificata e ampliata), con l’obiettivo di garantire ai cittadini/elettori la reale capacità di conoscere gli eletti, la loro azione amministrativa e le loro condizioni reddituali e patrimoniali nel periodo precedente e durante il mandato.
In caso di mancata pubblicazione, gli eletti e nominati sono passibili di sanzione pecuniaria.
Cosa più importante, la pubblicazione di questi e altri dati può essere richiesta e ottenuta nel termine di 30 giorni da qualsiasi cittadino, attraverso l’istituto dell’Accesso civico scrivendo via mail al responsabile della trasparenza dell’ente (di norma il segretario generale o comunale).
La risposta deve arrivare per la stessa via entro 30 giorni. Eventuali inadempienze possono essere segnalate all’ANAC nelle modalità indicate.
I dati vanno pubblicati in un'apposita sezione del sito dell’ente di appartenenza, denominata Amministrazione trasparente.