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Perchè sono nulle le schede che presentano nomi di non candidati

Di
Redazione PD Lazio
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Richiamiamo per semplicità il libro del Ministero dell'Interno, "Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale", "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione" del 2010, reperibile su questo sito a pagina 84 si dichiara:

"La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:
– il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

– la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall’elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell’elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

– le parole “SI” od “OK” scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005)."

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